IMU: Imposta Municipale Unica

E' un' imposta patrimoniale, che dal 2012 sostituisce l'ICI. E' stata introdotta in via sperimentale dal 2012 al 2014 con il D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011, come integrato e modificato dal D.L. n. 16 /212 , convertito nella Legge 44/2012.

Tabella aliquote approvate con Delibera di C.C. n. 6 del 07/03/2022

Altri Fabbricati 0,96%
Abitazione principale di lusso (A1/A8/A9 e relative pertinenze) 0,50%
Fabbricati Rurali Strumentali 0,10%
Terreni Agricoli 0,86%
Aree Edificabili 0,96%

CHI E' TENUTO AL PAGAMENTO DELL'IMU?

Coloro che già pagavano l' ICI, ovvero i proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, ovvero i titolari di diritti reali di godimento (Usufrutto , uso,  abitazione enfiteusi e superficie).

SU COSA SI PAGA?

Per abitazione principale si intende l'unica unità immobiliare iscritta in Catasto o iscrivibile come tale, in cui il cui contribuente e la sua famiglia dimorino abitualmente e abbiano nel contempo la residenza anagrafica. I due requisiti devono coesistere. In presenza di due unità autonomamente accatastate, l'abitazione principale può essere solo una delle due. Le pertinenze tassate come l'abitazione principale possono essere al massimo una per ogni categoria catastale C/2 ( magazzini), C/6(autorimesse), C/7(tettoie), a condizione che non siano già accatastate con l'abitazione principale.

COME SI CALCOLA LA BASE IMPONIBILE?

Per i fabbricati si rivaluta la rendita catastale del 5% e si applicano i nuovi moltiplicatori :
- 160 per categoria A (esclusi A/10) , C/2, C/6, C/7;
- 140 per categoria B, C/3,C/4 e C5
- 80 per D/5 e A/10;
- 60 per categoria D (esclusi D/5); Dal primo gennaio 2013 il moltiplicatore 60 e' elevato a 65.
- 55 per C/1 .
Per i terreni agricoli il valore si ottiene rivalutando il reddito dominicale del 25% e moltiplicando x 135
Per i coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali  iscritti nella previdenza agricola  purche' dai medesimi condotti moltiplicatore e' 110. Tale moltiplicatore vale anche per i terreni incolti.§
Sono esenti solo i terreni agricoli rientranti nei seguenti fogli mappali dal n1 al n 4; il n 7; il n 10; il n 11; il n 14; il n 17 ed il n 21.
Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno.