A chi è rivolto
In mancanza di testamento o di iscrizione nel registro comunale delle cremazioni o dell’iscrizione ad associazioni per la cremazione, i familiari possono manifestare la volontà del defunto di essere cremato con una dichiarazione presentata all’Ufficiale di stato civile del comune dove è avvenuto il decesso.
Descrizione
Chi desidera essere cremato può manifestare la propria volontà in diversi modi, attraverso:
- la disposizione testamentaria del defunto o la dichiarazione resa dallo stesso al comune di residenza, tranne nei casi in cui i familiari presentano una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- l’iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che hanno tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell’iscrizione all’associazione. Tale iscrizione prevale anche contro il parere dei familiari;
- in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza;
- la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette
Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri risultanti dalla cremazione possono essere:
- tumulate in celletta, tomba di famiglia o loculo;
- inumate all’interno del cimitero;
- affidate al familiare per la conservazione presso la sua abitazione;
- disperse in natura.
La dispersione delle ceneri in natura è consentita:
- in montagna e in aree naturali, alla distanza di almeno 200 metri da centri ed insediamenti abitativi;
- in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;
- nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
- nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti e da natanti.
Normativa
- DPR 10 settembre 1990, n. 285 articolo 79
- Legge 30 marzo 2001 n. 30
- Legge della Regione Piemonte 31 ottobre 2007 n. 20
- Legge della Regione Piemonte 11 marzo 2015 n. 3, art. 51
- Regolamento locale di polizia mortuaria del Comune di Burolo n. 34 dell’ 8 luglio 2003.
- Delibera della Giunta Comunale n. 30 del 4 giugno 2020.
Come fare
Per richiedere l’iscrizione nel registro delle cremazioni occorre presentare personalmente o a mezzo di persona appositamente delegata una domanda in carta da bollo sottoscritta dall’interessato all’Ufficio di stato civile, allegando fotocopia del documento di riconoscimento.
Cosa serve
- Una domanda in carta da bollo sottoscritta dall’interessato
- Fotocopia del documento di riconoscimento
Cosa si ottiene
L’iscrizione nel registro comunale delle cremazioni
Tempi e scadenze
L’iscrizione nel registro comunale delle cremazioni è immediata e l’interessato può in ogni momento chiederne la cancellazione con le stesse modalità.
Costi
- 1 marca da bollo da € 16,00 per l’istanza per l’iscrizione dal Registro Comunale delle Cremazioni
- 1 marca da bollo da € 16,00 per l’istanza di cancellazione dal Registro Comunale delle Cremazioni