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Cremazione

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Chi desidera essere cremato può manifestare la propria volontà in diversi modi.


A chi è rivolto

In mancanza di testamento o di iscrizione nel registro comunale delle cremazioni o dell’iscrizione ad associazioni per la cremazione, i familiari possono manifestare la volontà del defunto di essere cremato con una dichiarazione presentata all’Ufficiale di stato civile del comune dove è avvenuto il decesso.

Descrizione

Chi desidera essere cremato può manifestare la propria volontà in diversi modi, attraverso:

  • la disposizione testamentaria del defunto o la dichiarazione resa dallo stesso al comune di residenza, tranne nei casi in cui i familiari presentano una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
  • l’iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che hanno tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell’iscrizione all’associazione. Tale iscrizione prevale anche contro il parere dei familiari;
  • in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza;
  • la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette

Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri risultanti dalla cremazione possono essere:

  • tumulate in celletta, tomba di famiglia o loculo;
  • inumate all’interno del cimitero;
  • affidate al familiare per la conservazione presso la sua abitazione;
  • disperse in natura.

La dispersione delle ceneri in natura è consentita:

  • in montagna e in aree naturali, alla distanza di almeno 200 metri da centri ed insediamenti abitativi;
  • in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;
  • nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
  • nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti e da natanti.

Normativa

  • DPR 10 settembre 1990, n. 285 articolo 79
  • Legge 30 marzo 2001 n. 30
  • Legge della Regione Piemonte 31 ottobre 2007 n. 20
  • Legge della Regione Piemonte 11 marzo 2015 n. 3, art. 51
  • Regolamento locale di polizia mortuaria del Comune di Burolo n. 34 dell’ 8 luglio 2003.
  • Delibera della Giunta Comunale n. 30 del 4 giugno 2020.

Come fare

Per richiedere l’iscrizione nel registro delle cremazioni occorre presentare personalmente o a mezzo di persona appositamente delegata una domanda in carta da bollo sottoscritta dall’interessato all’Ufficio di stato civile, allegando fotocopia del documento di riconoscimento.

Cosa serve

  • Una domanda in carta da bollo sottoscritta dall’interessato
  • Fotocopia del documento di riconoscimento

Cosa si ottiene

L’iscrizione nel registro comunale delle cremazioni

Tempi e scadenze

L’iscrizione nel registro comunale delle cremazioni è immediata e l’interessato può in ogni momento chiederne la cancellazione con le stesse modalità.

Costi

  • 1 marca da bollo da € 16,00 per l’istanza per l’iscrizione dal Registro Comunale delle Cremazioni
  • 1 marca da bollo da € 16,00 per l’istanza di cancellazione dal Registro Comunale delle Cremazioni

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile presso Ufficio Stato Civile

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Unità Organizzativa responsabile:

Indirizzo:Via Asilo, 38 - 10010 Burolo (TO)

Telefono:+39 0125 57136

Fax:+39 0125 577301

Email: info@comune.burolo.to.it

Pec: protocollo@pec.comuneburolo.it


Argomenti:

Ultimo aggiornamento: 07/11/2024, 13:20

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